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Decreto fisco-lavoro: cassa integrazione per 13 settimane

Decreto fisco-lavoro: cassa integrazione per 13 settimane

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza sanitaria possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga per i propri dipendenti per una durata di 13 settimane. Questo quanto contenuto nel decreto legge 21 ottobre 2021 n.146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che riguarda quindi anche le aziende del comparto della meeting industry con i requisiti indicati. 

Nel testo, l’articolo di riferimento è il numero 11 che specifica come: “I datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22 -quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, secondo le modalità previste al comma 4.”