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Nuove regole Iva per gli organizzatori di eventi

Nuove regole Iva per gli organizzatori di eventi

Illustrate in un seminario MPI Italia

La nuova disciplina della territorialità dell'Iva è stata illustrata in un seminario organizzato da MPI Italia Chapter presso l’Una Hotel di Roma a cura di Caterina Claudi, revisore dei conti di Fiavet. La normativa già da oltre un anno (1° gennaio 2010) registra un’innovazione: per le prestazioni di servizi, rese ai cosiddetti soggetti passivi Iva (agenzie Pco o utenti finali corporate o associativi), il luogo di rilevanza territoriale ai fini dell’imposta è la sede del committente (criterio della tassazione nel luogo di destinazione del servizio). La regola generale, in sostanza, è che si applica l’Iva considerando il luogo di residenza del committente (titolare di partita Iva) mentre resta invariato il criterio per le prestazioni di servizi rese a privati: la tassazione avviene in questo caso nel luogo di materiale esecuzione dell’attività (paese del prestatore). Dal 1° gennaio 2011 queste nuove regole si applicano anche alle prestazioni di servizi relativi a fiere, esposizioni, manifestazioni ed eventi anche sportivi agli organizzatori di eventi: infatti se il committente è un “soggetto passivo” le prestazioni relative all’organizzazione di eventi sono assoggettate all’imposta non più nel paese in cui si è materialmente svolta la manifestazione, bensì nel paese del committente medesimo. La normativa resta invariata, rispetto alla legislazione precedente il 1° gennaio 2010, solo quando la fattura va intestata a una persona fisica (in altri termini, quando si è in un rapporto di tipo B2C), ossia al partecipante dell’evento o a un suo accompagnatore. In tal caso l’Iva continuerà ad applicarsi con riferimento al paese in cui l’evento si tiene.